Come si attua la legge 112 sul “dopodinoi”. Ve lo spiego in 10 punti.

 

Oggi ho partecipato ad un convegno (Legge 112/2016 Dalle parole ai fatti), devo dire molto, ma molto interessante, dove finalmente ho capito in  maniera dettagliata come si applica nel concreto la legge sul dopo di noi. Cioè, come e quando possiamo avvalerci di questa legge nell’ambito della nostra quotidianità.

L’evento si è tenuto presso l’Aula Egidio Sesti dell’Ospedale Sandro Pertini di Roma.

Il convegno è stato organizzato da Anffas Onlus e dalla Fondazione “Dopo di noi”, che hanno accompagnato il percorso di realizzazione della normativa fin dalla sua genesi, e che oggi, hanno come obiettivo la garanzia di corretta applicazione della legge  per un  futuro di maggiore serenità attraverso la progettazione  del “durante” e del “dopo di noi”.

La relazione, minuziosa e molto professionale, sull’attivazione della legge è stata a carico del Consulente legale di Anffas, Avv. Gianfranco de Robertis.

Cerco di essere il più sintetica e colloquiale possibile:

  1. La legge si applica in maniera concreta attraverso un progetto individuale che va richiesto direttamente dal disabile, da noi genitori oppure dai tutori legali. La richiesta va fatta al P.U.A. (Punto Unico di Accesso) . Dovete rivolgervi al P.U.A. di riferimento della vostra zona, a quello più vicino, per intenderci. Una volta fatta la richiesta, con consegna di relativa documentazione, il comune, d’intesa con la Asl, e dopo le opportune verifiche, procede con il percorso personalizzato.
  2. Non esiste un’età a partire dalla quale si può richiedere questo progetto. Nel caso in cui la richiesta sia fatta per bambini in età scolastica, si precisa che questo progetto  non va affatto confuso con il P.E.I. (Piano educativo Individualizzato) che è invece il progetto di lavoro scolastico. Sono due cose completamente diverse.
  3. La legge individua un fondo nazionale ripartito fra le regioni e poi ogni regione decide il budget da destinare ad ogni progetto.
  4. E’ prerogativa della legge costruire un percorso di accompagnamento del disabile alla fuoriuscita dal domicilio dove, fino al momento della richiesta, ha vissuto. Oppure di supporto alla domiciliarità, tramite anche dei co-housing.
  5. Si stabiliscono percorsi di auto acquisizione di autonomia, potere di fare, e tutto  quello che serve alla gestione della vita familiare.
  6. Per accedere agli interventi di finanziamento dalle legge 112 é necessario che il richiedente del progetto individuale abbia la legge 104/92 con connotazione di gravità. Questo non vuol dire che si nega la legge a chi non ha la gravità, ma chi possiede la connotazione di gravità può avere acceso ai finanziamenti  della legge 112.
  7. La legge si adatta ai bisogni delle persone disabili e non il contrario. Quindi dopo le relative verifiche si terrà conto delle abitudini del disabile, delle terapie che segue, dei luoghi che frequenta o che al disabile piacerebbe frequentare secondo i suoi gusti, subito dopo si fanno gli opportuni aggiustamenti (si procede quindi a specifiche richieste di persone, mezzi di trasporto, ecc) a seconda delle necessità individuate.
  8. La legge prevede anche misure d’urgenza per quei disabili che improvvisamente  si ritrovano con un genitore gravemente malato e l’altro  genitore che deve occuparsi del coniuge (a chi lascio mio figlio quindi?), oppure quando si tratta di un disabile che resta senza nessuno che se ne occupi perchè con entrambi i genitori morti.
  9. Punto essenziale della legge è che il disabile sceglie con chi vivere, dove vivere e come vivere
  10. In presenza di bisogni complessi della persona (ad esempio, spettro autistico a basso funzionamento), il piano personalizzato è predisposto da apposita unità valutativa multidisciplinare, attivata dal P.U.A., d’intesa con l’assistito ed eventualmente con i suoi familiari, in base ad una valutazione multidimensionale della situazione della persona, tenendo conto della natura del bisogno, complessità, intensità e durata dell’intervento assistenziale.

In questo link trovate  LA GUIDA ANFFAS SU TUTTO CIÒ CHE È IMPORTANTE SAPERE SULLA LEGGE 112/2016 “DURANTE E DOPO DI NOI”

Al convegno erano presenti:

Roberto Speziale, Presidente Nazionale Anffas Onlus

Tiziana Biolghini, Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali del Lazio

Lanzetta Bianca Maria, Direttore Anffas Onlus e referente fiduciario regionale della fondazione nazionale “dopo di noi