Separazione con figlio disabile. Tutti i diritti.

Ho incontrato tante, ma tante mamme sole da quando ho aperto il mio Blog. Sole, coraggiose, fantastiche. Tutte loro si sono moltiplicate come i pani e i pesci pur di salvaguardare il benessere del proprio figlio autistico. Ed io le ammiro davvero, dal fondo del mio cuore!.

Sono oltre due milioni nel nostro Paese i portatori di handicap (minori o maggiorenni) che vivono in famiglia. Molti di loro, oltre a portare il peso dei problemi legati alla propria disabilità (fisica o mentale), si trovano spesso ad affrontare le tristi conseguenze della separazione dei genitori, non di rado scatenata proprio dall’onere, troppo gravoso, delle cure di cui essi necessitano ogni giorno.

E se fino a quando il figlio è minore, egli ha diritto (al di là della patologia di cui soffre) a ricevere, anche in caso di separazione dei genitori, tutte le tutele previste dalla legge per i figli minori, che succede, invece, se la separazione interviene quando il figlio è  maggiorenne? Come deve decidere il giudice riguardo al suo affidamento mantenimento? Il genitore che abbia accudito da solo il figlio disabile potrebbe vantare un diritto al risarcimento nei confronti dell’altro?

A fornire degli importanti chiarimenti a riguardo è stata una pronuncia del Tribunale di Potenza relativa proprio alla domanda di divorzio di una coppia di coniugi con un figlio gravemente disabile.

Nello specifico, il tribunale lucano ha:

  • ricordato che ai figli maggiorenni portatori di handicap si applicano integralmente le norme previste in favore dei figli minori [4];
  • spiegato che, tuttavia, tale equiparazione non riguarda l’affidamento ma solo la tutela economica del figlio, in quanto con la maggiore età viene meno la presunzione legale di incapacità (come pure la responsabilità dei genitori); sicché al disabile vanno estese solo le norme compatibili con il dettato normativo (ossia quelle sul diritto al mantenimento, all’audizione e alla casa familiare). Di tanto abbiamo parlato nell’articolo: Figlio maggiorenne disabile: il giudice della separazione non può decidere sull’affidamento.

In aggiunta a questi principi di legge, consolidati dalla giurisprudenza, la pronuncia in esame ha affermato che:

  • nel caso in cui il figlio maggiorenne presenti una disabilità assoluta e globale (perché coinvolgente non solo la sfera fisica, ma anche quella intellettiva e comportamentale), il giudice non può limitarsi a prevedere a sua tutela delle misure fondate sulla semplice equiparazione con il figlio minore, ma deve andare al di là di quanto «stringatamente stabilito» dalla legge. All’atto pratico ciò implica non solo il dovere dei genitori di assolvere al compito di garantire al figlio tutto il necessario sostentamento economico, ma anche di non far mancare al figlio accudimento e cure.

I possibili motivi di contrasto tra i genitori

Per meglio comprendere la pronuncia in esame, è opportuno prima illustrare (se pur per sommi capi) le specifiche domande formulate nel caso concreto dai due coniugi al momento del divorzio, per vedere quale sia stata la soluzione adottata dal giudice in merito a ciascuna.

Nello specifico i due divorziandi, se pur d’accordo riguardo all’assegnazione della casa coniugale alla moglie (già nominata tutrice del figlio gravemente disabile) si scontravano in giudizio in merito a tre importanti questioni:

  1. la regolamentazione del diritto di visita verso il figlio da parte del padre: l’uomo, infatti, chiedeva che essa fosse confermata secondo le modalità e i tempi previsti nel provvedimento di separazione (avvenuta quando il figlio era ancora minorenne); al contrario la moglie contestava tale richiesta in ragione delle continue diserzioni da parte dell’uomo alle occasioni di visita del figlio nel periodo successivo alla separazione;
  1. l’importo dell’ assegno di mantenimento per il figlio: l’uomo chiedeva, infatti, di corrispondere al figlio una cifra esigua (di complessivi 100 euro mensili) tenuto conto sia della riduzione dei propri redditi, sia del trattamento pensionistico e dell’accompagnamento (di complessivi 770,00 euro) già percepiti dal figlio in ragione della sua invalidità; richiesta questa contestata dalla moglie che chiedeva un assegno ben più cospicuo (di 600 euro mensili) a causa della grave patologia sofferta dal figlio, che lo rendeva sostanzialmente non autonomo nell’espletamento di ogni normale attività di vita (come mangiare da solo, lavarsi, vestirsi);
  1. la richiesta della donna di risarcimento per i danni (da valutarsi secondo equità) patiti in conseguenza dell’aggravio di compiti di accudimento del figlio per via dell’assenza del marito nelle cure e nell’assistenza del giovane; richiesta questa avanzata sulla base della disciplina riguardante i casi di gravi violazioni che pregiudichino il corretto svolgimento delle modalità di affidamento.

Le soluzioni del giudice nel caso di disabilità grave del maggiorenne

Con riguardo alle richieste formulate dalle parti, la pronuncia in esame ha chiarito come i genitori abbiano poco correttamente fatto riferimento, nelle loro domande, al concetto di «contributo al mantenimento» e «diritto di visita»; concetti questi riferibili, in via esclusiva, alla nozione di «affidamento» di minori.

Ciò premesso, procediamo con ordine e vediamo quindi in che modo il giudice lucano ha affrontato e risolto le suddette questioni.

1. Il diritto di visita

A riguardo, il tribunale ha evidenziato che se è pur vero che il figlio minore – come pure il maggiorenne ad esso equiparato – ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere da loro assistenza morale e materiale, nel caso di una situazione di disabilità non solo grave, ma assoluta, il giudizio del magistrato non deve limitarsi alle valutazioni da effettuare per prassi nelle separazioni con figli maggiorenni non economicamente autonomi (perché meritevolmente dediti agli studi o incolpevolmente disoccupati). Il giudice deve, invece, seguire (anche ispirandosi ai principi costituzionali riguardanti i diritti inviolabili dell’uomo e i doveri dei genitori) un criterio di interpretazione della legge che vada al di là della semplice equiparazione del maggiorenne ad un minore.

All’atto pratico ciò comporta che, quando il figlio maggiorenne è portatore di un handicap di particolare gravità (tale – si legge in sentenza – da parificarlo ad un vero e proprio infante), da ciò consegue che:

– non solo il disabile ha bisogno (e diritto) di frequentazioni e visite e rapporti significativi con i parenti,

– ma ancor di più ha diritto ad uno speciale accudimento e cure particolari, continuative e permanenti da parte dei genitori; cure non sempre delegabili, sotto il profilo dell’impegno, a soggetti terzi.

Tali necessità di cura e assistenza – si legge inoltre in sentenza – allo scopo di assicurare al figlio la stessa sopravvivenza fisica, non possono essere assolte (in particolar modo dal genitore non convivente col giovane) con un, se pur congruo, contributo economico: contributo che, per la valenza affettiva che lo caratterizza, non può mai sostituire il rapporto personale col genitore.

2. Il contributo al mantenimento

Dunque, il contributo economico non basta, se pur sicuramente dovuto atteso che, una volta accertata la mancata autosufficienza economica del figlio (indubbiamente giustificata dalla grave patologia da questi sofferta), egli ha diritto alle tutele economiche previste in favore dei figli minori. Chi soffre di un gravissima disabilità, precisa infatti il giudice, «non solo non ha potenzialità di diventare mai – con le proprie risorse – economicamente autonomo, ma non lo è neanche, né mai potrà esserlo, in ogni aspetto della vita normale».

Quanto al contrasto dei genitori in merito alla misura dell’assegno periodico dovuto dal padre, la pronuncia – nel disporre a carico dell’uomo un contributo mensile più elevato (di 300 euro) rispetto a quello richiesto in atti – chiarisce un punto importante: i trattamenti economici statali percepiti dal disabile in ragione del suo handicap (ad es. l’accompagnamento) devono considerarsi emolumenti indipendenti dal mantenimento dovuto dai genitori. Ciò per due ordini di ragioni:

– innanzitutto, le provvidenze economiche hanno finalità meramente assistenziale

– ed inoltre, la valutazione del diritto e della misura dell’assegno in favore del figlio maggiorenne portatore di handicap va riferita sempre alla tendenziale possibilità per il figlio di fruire del tenore di vita goduto quando la famiglia era unita.

3. Il risarcimento al genitore per aver curato da solo il figlio

Il giudice lucano affronta, in ultimo, il problema della possibilità per il genitore (nel caso di specie la madre) che sia stato lasciato solo nelle cure e nell’accudimento del figlio, di ottenere un risarcimento dall’altro genitore; tale domanda, si legge in sentenza non può essere accolta quando (come nel caso di specie) essa sia fondata sulle norme riguardanti la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale e delle modalità di affidamento. Come abbiamo visto, infatti, l’istituto dell’affidamento (condiviso o esclusivo che sia) sfugge alla disciplina, prevista in favore dei figli minori, applicabile ai figli maggiorenni portatori di handicap grave.

Ciò non esclude – ad avviso di chi scrive – la possibilità per il figlio disabile o del genitore/tutore (come nel caso di specie) di promuovere un’autonoma azione giudiziaria (al di fuori del procedimento familiare) per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale (c. d. danno endofamiliare)  subito a causa della violazione di doveri sanciti non solo dalla Costituzione , ma anche dalle leggi internazionali recepite dal nostro ordinamento. Ne abbiamo parlato in questo articolo: Genitore assente nella vita del figlio: danno risarcito anche dagli eredi.

Non ci resta che una riflessione: mai come in questo caso risulta del tutto evidente come una sentenza (per quanto possa apparire equa) non possa essere in grado di dare le risposte ai bisogni della famiglia intera. Può un giudice imporre il dovere di cure e di accudimento ad un padre che diserta le visite al figlio? E quanto un risarcimento monetario potrà servire a ripagare la sofferenza per l’affetto mancato?

Se già sempre, in presenza di figli (specie se in tenera età o adolescenti) i genitori dovrebbero quanto mai impegnarsi, al momento della separazione, nella ricerca di soluzioni condivise, ciò appare tanto più doveroso quando i figli siano portatori di una disabilità, fisica o psichica che sia.

Il coniuge separato può essere nominato amministratore di sostegno del figlio?

Assolutamente si se è accertata l’assenza di conflitti di interessi e l’adeguatezza della designazione. ( o se è direttamente il figlio – beneficiario – a scegliere il genitore)

Trib. Varese, sez. I, sentenza 21 aprile 2011

In presenza di figli maggiorenni con grave disabilità, il provvedimento di affidamento non è applicabile. E’ vero che il richiamo dell’art. 155-quinquies c.c. alle norme previste per i minori è “integrale”, ma pur sempre attraverso il filtro della compatibilità logica e giuridica, potendosi pervenire altrimenti alla conseguenza di una applicazione meramente formale delle norme per i minorenni, non rispettosa della necessità di guardare sempre alla “ratio” della legge che, nel caso di specie, come hanno scritto i Commentatori, è quella di “colmare un vuoto normativo”. Ebbene, l’affidamento della prole (al genitore in via esclusiva o in modo condiviso a entrambi i genitori) presuppone la minore età del figlio, essendo l’istituto della potestà genitoriale disegnato dal Legislatore per sopperire alla mancanza di capacità di agire in capo al soggetto rappresentato. Ma con il raggiungimento della maggiore età, la capacità di agire non può essere né inibita, né limitata se non con ricorso alle misure di protezione dei soggetti privi in tutto o in parte di autonomia. Vi è, peraltro, che applicando tout court al figlio maggiorenne gravemente disabile l’istituto dell’affidamento, si rischierebbe di violare il suo diritto fondamentale a partecipare al processo in cui vengono adottate scelte limitative della sua capacità di agire, posto che, nel processo di separazione, in genere, questi non è parte sostanziale. Ancora: si applicherebbe un istituto di protezione giuridica, riservato ai minori, più limitativo rispetto ad alcuni previsti per gli adulti (come l’amministrazione di sostegno) che si modella ad hoc sulle esigenze di protezione e lascia ampi spazi di autonoma decisione senza necessità di intervento alcuno da parte di terzi. E ancora: l’handicap grave può essere pure solo fisico, rivelandosi in questo caso l’affidamento ope legis un elemento non di tutela, bensì di discriminazione, atteso che il figlio maggiorenne ha piena libertà di scelta quanto al rapporto con ciascuno dei genitori, mentre quello con grave disabilità (solo fisica) verrebbe ad essere “espropriato” di alcune di queste scelte in ragione di una mera menomazione della persona che non incide sulla capacità di volere e discernere. In conclusione, vanno estese al maggiorenne gravemente disabile solo le norme compatibili, guardando alla ratio legis dell’intervento normati (avvocatodelcittadino.com)

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Fonte: la legge per tutti.