Si possono bocciare gli alunni con la 104?

Già in passato ho trattato questo argomento che davvero mi sta a cuore.

Conosco ragazzi autistici che hanno quasi 20 anni e ancora frequentano il secondo anno del Liceo. E ho anche sentito parlare di altri che rimangono persino due anni in più dopo la fine della scuola secondaria di primo grado. SBAGLIATO no, SBAGLIATISSIMO!

Sempre sia chiaro che il mio è un parere del tutto personale, e che sono consapevole della difficoltà di milioni di famiglie, che, abbandonate dallo Stato, non sanno come districarsi con le attività quotidiane del proprio figlio. Pomeriggi interi a guardare la TV, a sostare sul divano, a urlare dentro casa, senza un minimo aiuto di nessuno, senza un amico che ti porga una mano, senza una ASL che ti assista correttamente… lo so, lo capisco.

Ma la soluzione, credetemi, non è lasciare i nostri ragazzi, ad oltranza, insieme ai ragazzi più piccoli. Non giova ai nostri figli e neanche ai loro compagni. Ad ogni modo…

Cosa dice la legge?

  1. Nel passaggio dalla scuola dell’infanzia alla primaria non c’è problema di valutazione; una vecchia circolare (C.M. n° 335/75) consentiva il trattenimento in scuola dell’infanzia, sentiti gli esperti; ma tale norma è stata abrogata dalla l. n° 53/03 che ha fissato in modo inderogabile l’inizio dell’obbligo scolastico per tutti al compimento dei sei anni di età.
  2. Per gli alunni  di scuola primaria, il problema è quasi inesistente, dal momento che sono stati aboliti gli esami di licenza elementare e dove per bocciare occorre l’unanimità dei docenti della classe; basta quindi che uno solo sia contrario, compreso il dirigente scolastico, e la bocciatura è impossibile.
  3. Per gli alunni con disabilità di scuola secondaria di primo grado è ancora in vigore l’art. 14 comma 1 lettera c) della l. n° 104/92 che consente, per il raggiungimento dell’obbligo scolastico sino al 18° anno di età, sino ad una terza ripetenza (quindi quarta frequenza della stessa classe). Però tale norma aveva un senso quando non si poteva andare alle scuole superiori senza diploma di licenza media. Ormai essa è resa inutile dall’art. 11 comma 11 dell’O.M. n° 90/01 che consente per tali alunni l’iscrizione alle scuole superiori col semplice attestato certificante i crediti formativi maturati.
  4. Per gli alunni con disabilità di scuola secondaria di secondo grado, secondo l’articolo 14 comma 1 lettera c della legge 104/92, permette fino a 3 ripetenze della stessa classe per il raggiungimento del 18° anno di età per l’obbligo scolastico. La normativa è cambiata, da quando è possibile accedere alla scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni con disabilità, senza essere in possesso del diploma di scuola media ma solo grazie ad un certificato che attesti i crediti formativi maturati.

Per gli alunni che seguono un PEI differenziato la ripetenza quindi, non ha valore, dal momento che il PEI differenziato non deve raggiungere gli obiettivi dei programmi statali, ma quelli specifici stabiliti singolarmente per quel determinato alunno.

E’ quindi, a mio avviso, illegittima la prassi di non far presentare agli esami tali alunni, credendo che con ciò l’alunno, che è per legge bocciato, abbia diritto a ripetere l’anno. A mio avviso, se l’alunno non si presenta agli esami viene bocciato per legge e per ripetere occorre la delibera del Dirigente Scolastico sentito il consiglio di classe che, sempre a mio avviso, deve essere negativa circa la ripetenza per quanto detto sopra.
Sbagliano quindi, a mio avviso, quei consigli di classe che consentono la ripetenza di alunni col PEI differenziato.

La legge quindi vieta la bocciatura, nel caso il disabile abbia un PEI personalizzato, in qualsiasi ordine di studio, e poi, soprattutto alle superiori, dopo i 18 anni, come ben sapete, i nostri figli non sono più autistici per lo Stato, di conseguenza perdono automaticamente il docente di sostegno, l’assistenza specialistica, e la scuola, già provata da tagli, riduzioni e poca o scarsa preparazione, la si ritrova in seria difficoltà per gestire il disabile.

Al fine di fugare i timori delle famiglie, è indispensabile che appena ricevuta l’iscrizione ad un successivo grado di scuola, il dirigente scolastico attivi il gruppo di lavoro misto di cui alla C.M. n° 339/92 composto dalla famiglia, dagli operatori socio-sanitari, da alcuni docenti della nuova scuola e da alcuni di quelle di provenienza. Esso ha il compito di raccogliere e fornire alla famiglia tutte le informazioni necessarie a formulare il PEI che contenga tutte le indicazioni delle risorse materiali e umane (sostegno, assistenza, ecc.) che il dirigente scolastico dovrà richiedere ai diversi enti (USR per il sostegno, Comune o provincia per il trasporto gratuito, la nomina di assistenti per l’autonomia e la comunicazione, ausili, ecc.). Tali richieste corredate dal PEI devono essere inviate dal dirigente scolastico delle scuola dove l’alunno si è iscritto entro maggio per poter ottenere per settembre le risorse richieste. Ciò ai sensi della l. n° 122/10 art. 10 comma 5.

E’ importante infine che, in seno a tale gruppo misto, vi sia uno scambio tra i docenti di informazioni, esperienze e strategie per garantire la continuità del progetto inclusivo. 

Inoltre la C.M. n° 1/88 consente l’utilizzo per i primi due mesi di frequenza della nuova scuola del docente per il sostegno che ha seguito l’alunno nell’anno precedente.
E’ buona prassi, attuata in molte scuole, la realizzazione di un “progetto ponte” in forza del quale l’alunno si reca alcune volte nella nuova scuola già durante l’ultimo anno della scuola precedente, in modo da conoscere ed essere conosciuto dai docenti ivi operanti.
E’ indispensabile che, non oltre l’inizio dell’ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado, si avvii un percorso di orientamento che faciliti all’alunno l’abbandono della scuola per entrare, ove possibile, all’università, nel mondo della formazione professionale o del lavoro o per la realizzazione del progetto globale di vita di cui all’art. 14 della l. n° 328/00 finanziato anche con la l. n° 62/98.

Mio parere personale

Secondo me dobbiamo concentrare le nostre energie in lotte diverse. Piuttosto che ambire a che nostro figlio rimanga a scuola, lottiamo per far si che venga preso in carico dallo Stato dopo la scuola dell’obbligo. Lottiamo con lo scopo che si creino strutture in grado di fornire ai nostri ragazzi gli strumenti necessari affinchè un giorno possano vivere “da soli” durante la nostra vecchiaia o dopo la nostra morte.

Alziamo la voce per evitare che ci capitino soprusi e ingiustizie, com’è capitato a  Daniela Laguardia, maltrattata in una struttura di Legnano e trasformata da fanciulla allegra e serena a donna cupa ed introversa.

Nella misura in cui continueremo a perdere energie nelle banalità: dicasi fare causa per avere un Diploma, dicasi fare causa perchè nostro figlio acceda all’università, dicasi prendercela con la scuola perchè non ha bocciato per l’ennesima volta nostro figlio… continueremo a travisare il problema.

Quello che ci serve è qualcuno che dopo la scuola dell’obbligo (mettiamocelo in testa), ci prenda per mano e ci rassicuri portando i nostri ragazzi in una struttura bella, accogliente, immersa nel verde, con sale per relax, luce soffusa, che abbia un personale sano di mente,  professionale, gentile… no, non è un sogno… lottiamo per questo! Si può! 

 

Per informazioni riguardo questo argomento
Avvocato Salvatore Nocera
Responsabile dell’area Normativo-Giuridica dell’Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica
Viale delle Milizie, 106
00192 Roma
06/3723909
06/3722510
Email:osservscuola.legale@aipd.it

 

 

 

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